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Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014-2020

Misura 5.68 paragrafo 3 - Compensazione finanziaria per l'emergenza dovuta alla guerra in Ucraina - F.A.Q.


le richieste di chiarimenti vanno indirizzate a: uod.500719@pec.regione.campania.it

(aggiornamento 15.05.2023)

FAQ 1

In relazione al Bando Ucraina, si chiede di voler fornire un chiarimento in merito alla documentazione da allegare all'istanza per quanto attiene il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Nella documentazione da allegare all’istanza non è prevista la presentazione del D.U.R.C bensì la dichiarazione di non “…aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile; l’obbligo si ritiene violato in caso di mancato pagamento di imposte e tasse superiore ad € 5.000,00 e di mancato versamento di contributi previdenziali superiori ad € 150,00”.

In sede di controllo, in caso di compensazione non superiore all’importo di € 15.000,00, di cui al punto 14.4 dell’allegato I del Reg. 1046/2018/UE, in attuazione dell'art. 137, par. 1, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, l’Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 136, par. 1, del Reg. 1046/2018/UE, tra cui la verifica sopra specificata. Per la compensazione di importi superiori ad € 15.000,00 il controllo sarà eseguito sulla totalità delle domande (Cap. 4 Bando Mis. 5.68 par. 3) e l’Amministrazione provvederà, in tal caso, ad acquisire il D.U.R.C.


FAQ 2

Ai fini del calcolo della compensazione spettante si chiede di voler confermare se gli esempi sotto illustrati sono corretti.

Esempio 1

Barca 1 - OTB - premio mis. 5.68 - €  71.297,14

Contributo Gasolio €  28.964,00

Totale € 100.261,14

Questa barca pur non avendo superato la cifra di 80.000,00 € con la compensazione a valere sulla mis. 5.68, li supera abbondantemente con i contributi gasolio.

Pertanto, applicando il paragrafo: ...Per ciascuna imbarcazione da pesca la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato) a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”, non può superare la cifra di 80.000 euro..",

la BARCA 1 riceverà € 51.054,00 risultato dato dalla differenza del massimale € 80.000,00 meno quanto percepito con il contributo gasolio € 28.964,00.

Esempio 2

Barca 2 - OTB - premio mis. 5.68 €  113.772,04

Contributo Gasolio € 31.000,00

Totale € 144.772,04

La BARCA 2 Supera abbondantemente il tetto degli 80.000,00 €, senza contare il contributo gasolio.

E anche in questo caso, come sopra, la BARCA 2, riceverà come compensazione a valere sulla mis. 5.68 la differenza tra il tetto massimo di 80.000,00  € il contributo gasolio di 31.000,00 euro, per un netto di € 49.000,00.

Sì, i calcoli sono corretti.


FAQ 3

Si chiede di conoscere quale sia la corretta compilazione del prospetto contenuto nella "DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MATERIA FISCALE INCARICATO DALL'IMPRESA RICHIEDENTE (COMMERCIALISTA)" di cui al bando in oggetto in ordine al "Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca". Più specificamente, premesso che: la modalità di erogazione/fruizione del "Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca" non è subordinata a "richiesta/ricevimento" come per altri Aiuti di Stato, ma è piuttosto conseguente alla sua quantificazione sulla base delle spese sostenute per l'acquisto del carburante, nei rispettivi trimestri dell'anno 2022; si chiede, se l'ammontare del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti, da indicare nel summenzionato prospetto: 1) sia quello maturato nel periodo 24 febbraio 2022 - 31 dicembre 2022 a fronte della relativa spesa, sostenuta nell'arco temporale di riferimento; 2) o piuttosto quello inferiore effettivamente utilizzato in compensazione nel medesimo periodo di riferimento 24 febbraio - 31 dicembre 2022, senza tener conto degli utilizzi in compensazione effettuati nell'anno 2023. Ciò in quanto, ai sensi del DL 176/2022 (Aiuti Quater), il "Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca" relativo al IV trimestre 2022 (di cui all' articolo 2, Dl 144/2022 Aiuti ter) è fruibile in compensazione fino al 30 giugno 2023. E non sarà infrequente il caso in cui per esso, esisterà ancora un residuo utilizzabile alla data ultima di presentazione della domanda di cui al bando in oggetto, fissata all'8 maggio 2023.

Nel caso di “Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca”, nel calcolo della compensazione si terrà conto del credito di imposta maturato nel periodo 24/02/2022-31/12/2022 a fronte della relativa spesa sostenuta nell’arco temporale di riferimento (Cap. 1.6 Bando Mis. 5.68 par. 3), in caso contrario il tener conto di quanto effettivamente utilizzato quale credito di imposta fino al 31.12.2022, genererebbe una sovracompensazione per il periodo di riferimento stante la fruibilità del credito stesso fino al 30.06.2023.


FAQ 4

Si chiede di sapere, in relazione al credito di imposta carburante (20%), cosa indicare nella dichiarazione sostitutiva. E più in particolare: 1) Il credito di imposta fruito del 20% sui costi del carburante di cui alle fatture dei fornitori datate dal 1.1.2022 al 23.02.2022 va escluso dalla dichiarazione sostitutiva? 2) Il medesimo credito di imposta non fruito al 31.12.2022 (ma spettante ed in parte utilizzato già a gennaio e febbraio 2023) va indicato nella dichiarazione sostitutiva?

Con riguardo al primo quesito va escluso dalla dichiarazione sostitutiva il credito di imposta fruito dal 01.01.2022 al 23.02.2022. Con riguardo al secondo quesito, come specificato nella FAQ n. 3, alla quale si rimanda per un approfondimento, nella dichiarazione sostitutiva va indicato il credito di imposta maturato nel periodo 24.02.2022-31.12.2022 e non quello fruito nel medesimo periodo.


FAQ 5

In merito al bando misura 5.68 par.3, l 'allegato C l'attestazione dell'Autorità Marittima che deve essere prodotta per ogni singola imbarcazione, nel caso che l'armatore è una cooperativa ed ha diverse imbarcazioni, l'attestazione può essere cumulativa ?

Ai fini delle formulazione della presente risposta, si fa presente che l’Allegato C è stato integrato e sostituito con un nuovo documento. Il nuovo allegato si compone della richiesta massiva da formulare e presentare alla Capitaneria di porto competente e dall’Attestazione della stessa Capitaneria che deve essere rilasciata singolarmente per ciascuna imbarcazione.


FAQ 6

Relativamente all'oggetto si chiede di conoscere quali sono nel dettaglio, le erogazioni da considerare per ciascuna imbarcazione da pesca con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA, AIUTI DI STATO) a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall' "emergenza Ucraina", che sommate tra loro non possono superare la cifra di 80.000 euro, come specificato nel bando. Lo stesso dicasi, con riferimento a ciascuna impresa, nel limite di 360.000 euro. In particolare, per maggiore chiarezza si chiede di conoscere per esempio se nel computo delle erogazioni vanno esclusi: il bonus una tantum a favore delle imprese agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca, delle imprese del comparto bufalino e florovivaistico di cui al DGR nn. 170 del 7/4/2020 e 211 del 5/5/2020 della Regione Campania; il sostegno finanziario concesso dalla Regione Campania per l' "Arresto temporaneo dell'attività di pesca nel periodo 1/2/2020-21/12/2020 come conseguenza dell'epidemia Covid - Art. 33 par 1 e 2 del Reg. 508/2014" ; il sostegno erogato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (Decreto attuativo n. 0489245 del 30/9/2021). E se vanno considerati: il credito d'imposta per il carburante del 2022.

Le erogazioni da considerare per ciascuna imbarcazione da pesca con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA, AIUTI DI STATO) sono solo a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'"emergenza Ucraina". Pertanto, non sono presi in considerazione i sostegni finanziari sopra indicati ma nel calcolo della compensazione si terrà conto del credito di imposta maturato nel periodo 24/02/2022-31/12/2022 a fronte della relativa spesa sostenuta nell’arco temporale di riferimento (Cap. 1.6 Bando Mis. 5.68 par. 3).


FAQ 7

Per quanto riguarda la tabella relativa alla determinazione del valore k da applicare ai motopesca si chiede: se fare riferimento alla LFT CEE o alla LFT Nazionale e se, nel caso che un valore di lft sia riportato in due fasce contigue (es. per un motopesca di lunghezza 6 vl0006 - vl0612), si deve applicare il valore k della classe minore o di quella successiva.

La metodologia di calcolo predisposta ha utilizzato i dati provenienti dal Programma Nazionale della Raccolta dati ITALIA, relativamente al parametro riferito alla “lunghezza” è utilizzato quello riferito alla lunghezza nazionale e cioè LFT Nazionale. Relativamente ad un’imbarcazione che ricade esattamente nel limite di due fasce contigue della lunghezza nazionale può convenzionalmente essere scelto di utilizzare il K coerente con la lunghezza LFT CEE; nel caso in cui i due valori LFT CEE e LFT Nazionale coincidono ovvero sui documenti di bordo non risultano indicati i valori di entrambe le lunghezze, si sceglierà il k relativo al segmento di lunghezza maggiore Es: - imbarcazione di LFT Nazionale pari a 6 m e LFT CEE pari a 5,68 si utilizzerà il k relativo a VL0006 - imbarcazione di LFT Nazionale pari a 6 m ed assenza di indicazione di LFT CEE si utilizzerà il k relativo a VL0612


FAQ 8

Alcune barche da pesca, le removeliche, non hanno in licenza la potenza motore in quanto sono autorizzate ad utilizzate il motore solo per spostamento e non per azione di pesca. Occorre quindi chiarire se dette barche sono finanziabili (indicazione dei CV da parte dell'armatore e conversione in KW) o se devono essere escluse dalla procedura?

Le imbarcazioni da pesca di tipo removeliche autorizzate ad utilizzare un apparato motore per il solo spostamento hanno comunque sostenuto dei costi aggiuntivi relativi al consumo di carburante. L’utilizzo di un apparato motore per le imbarcazioni removeliche è comunque soggetto a visita dell’Ente di classifica per valutare i consumi (le caratteristiche del motore sono riportate sul libretto carburante, senza il quale non potrà servirsi di gasolio agevolato), e per annotare le caratteristiche del motore sulla Licenza di navigazione (non di pesca).


FAQ 9

Per diverse barche da pesca non è disponibile l'informazione relativa all'attrezzo principale. In questo caso prendiamo a riferimento il valore k relativo all'attrezzo meno impattante riportato in licenza?

L’indicazione sull’attrezzo principale e secondario è un obbligo sancito nell’allegato II del Reg.(UE) 404/2011, pertanto in considerazione del periodo temporale trascorso, relazionato al periodo di validità della licenza di pesca, queste ultime, ovvero le attestazioni provvisorie dovrebbero, di norma, riportare questa indicazione, che costituisce una delle indicazione minima da riportare sulla licenza; pertanto ove non ci sia questa indicazione occorrerà richiederne l’adeguamento immediato, ovvero un’attestazione da parte della Capitaneria di porto dell’attrezzo principale ed attrezzi secondari utilizzati.


FAQ 10

Ai fini del riconoscimento della percentuale del contributo si applica il parametro PMI? cioè va calcolata la dimensione aziendale e, eventualmente ridotta la percentuale di contribuzione pubblica (art. 95 del reg. 508/2014)? oppure, in questo caso, non trattandosi di interventi da realizzare o realizzati ma di compensazioni il parametro PMI non rileva?

Il Reg.(UE) 2022/1278 all’art.1 comma 8 modifica l’art.95 comma 2, lettera e) del Reg.(UE) 508/2014 inserendo, tra l’altro, anche l’art.65 par 3 tra gli interventi relativi alla deroga prevista per l’art.95 comma 2.


FAQ 11

Per impresa di acquacoltura che nel 2021 non ha fatturato vendita di prodotti di allevamento (il ciclo di crescita e sviluppo dell'animale supera di due anni), ma ha esclusivamente prodotto avannotti (larve e post larve) da impianto a terra da destinare ad impianto a mare, quale documentazione devo portare a comprovazione del volume del processo produttivo/allevamento al 31.12.2021? Inoltre, si chiede se è corretto il calcolo qui di seguito relativo ad una produzione di 1.000.000 di avannotti al 31.12.21:

VC

k

nt

NM

46.485,00 €

4,5

1000

10,33

Per le imprese acquicole il calcolo della compensazione tiene conto delle tonnellate di prodotto commercializzate o del numero di avannotti commercializzati nell’anno 2021. A tal uopo nell’Allegato B l’impresa acquicola deve indicare la produzione totale commercializzata nell’anno 2021 ed elencare le fatture della produzione commercializzata per l’anno di riferimento.

Pertanto, l’impresa di acquacoltura che ha esclusivamente prodotto avannotti senza averli commercializzati non potrà essere ammessa alla compensazione finanziaria di cui al Bando adottato con DDR 81/2023, così come rettificato dal DDR n.101/2023, a valere sulla Misura 5.68 par. 3.


FAQ 12

Dopo aver mandato la domanda di compensazione, ho ricevuto una pec di comunicazione di irricevibilità della domanda. Posso ripresentarla?

La domanda di compensazione deve essere redatta secondo il modello predisposto con l’Allegato A o B del bando (N.B. I modelli Allegato A e B sono stati rettificati con DDR 101 del 09 marzo 2023 e solo ed esclusivamente le domande presentate con i modelli rettificati saranno ritenute ricevibili), debitamente compilata in ogni sua parte, firmata e corredata da copia di un documento di identità del firmatario.

Qualora la domanda non risulti correttamente compilata, sottoscritta e completa della documentazione richiesta questa sarà ritenuta IRRICEVIBILE.

Della irricevibilità della domanda verrà data tempestiva comunicazione a mezzo PEC in risposta alla PEC di inoltro dell’istanza. Il richiedente potrà dunque presentare nuovamente l’istanza.

Questa possibilità è valida solo per le domande presentate entro il 55° giorno dall’apertura del bando e valutate irricevibili.

Nel caso in cui la domanda presentata oltre il 55° giorno dall’apertura del bando risulti IRRICEVIBILE, visto l’approssimarsi della scadenza del bando, questa sarà definitivamente archiviata.


FAQ 13

Si chiede di sapere se possa fruire del contributo in oggetto, oltre all'imbarcazione principale, anche l'ulteriore imbarcazione adibita al trasporto del pescato ed asservita all'attività di pesca esercitata dall'impresa. Più precisamente si chiede se quanto chiarito con la Faq n. 8 per "le removeliche" possa valere anche per l'imbarcazione adibita al trasporto del pescato, in virtù dello stesso presupposto che anche per essa l'impresa ha sostenuto costi aggiuntivi relativi al consumo di carburante e consequenzialmente anch'essa possa fruire autonomamente della compensazione, come dal seguente esempio:

- Imbarcazione principale - Credito d'imposta per acquisto carburante nel periodo 24 febbraio-31 dicembre 2022 euro 50 mila;
- Imbarcazione adibita al trasporto - Credito d'imposta per acquisto carburante nel periodo 24 febbraio-31 dicembre 2022 euro 10 mila;
- Compensazione spettante euro 100 mila (80 mila+80mila) - (50 mila+10 mila)

Le imbarcazioni a servizio di un’attività principale di pesca o acquacoltura, prive di licenza di pesca dalla quale risultino gli attrezzi principale e secondari utilizzati per il prelievo ittico, non sono ammesse alla compensazione finanziaria di cui al Bando adottato con DDR 81/2023, così come rettificato dal DDR n.101/2023, a valere sulla Misura 5.68 par. 3.

Infatti, per l’ottenimento del valore della compensazione mensile per le imprese da pesca, la metodologia di calcolo tiene conto del numero di kW, dell’attrezzo principale utilizzato nell’anno 2021 e della lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo.

È opportuno precisare che tale discorso va esteso anche al caso di imbarcazioni da pesca di tipo removeliche.

Pertanto, l’imbarcazione adibita al trasporto del pescato priva di licenza di pesca dalla quale risulti l’attrezzo principale utilizzato nell’anno 2021 per il prelievo ittico non potrà beneficiare della compensazione di cui al bando menzionato.


FAQ 14

Per un’imbarcazione che nell’esercizio 2023 ha variato la società armatrice, chi deve inoltrare la richiesta di compensazione, considerato che i costi del carburante sono stati sostenuti dal precedente armatore? Nell’eventualità che la richiesta debba essere inoltrata dal precedente armatore va allegata la licenza di pesca valida nell’esercizio 2022?

Sono ammissibili a compensazione le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca che hanno sostenuto i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina” nel periodo dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022. Pertanto, nel caso di specie, la società armatrice precedente potrà inviare la richiesta di compensazione allegando, fra gli altri documenti, la licenza di pesca valida per l’anno 2022.


FAQ 15

In relazione al Bando Ucraina decreto 81 del 27/02/2023, si chiede se fosse possibile allegare copia delle licenze di pesca con autocertificazione del legale rappresentante che ne dichiari la conformità agli originali invece che la copia conforme rilasciata dalla capitaneria.

Come specificato al paragrafo 10.1 del Bando adottato con DDR 81 del 27/02/2023 rettificato con DDR n.101 del 09/03/2023, a corredo della domanda di compensazione per le imprese di pesca (Allegato A) deve essere allegata copia conforme all’originale della licenza di pesca rilasciata dall’Ufficio Marittimo ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede la compensazione ovvero per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle cosi dette “remo veliche” su cui sono istallati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell’apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione.

Pertanto, non è possibile allegare all’istanza copia di licenze di pesca con dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa di pesca.


FAQ 16

Dopo lettura della FAQ N. 15, per evitare:

  • Maggior lavoro ai responsabili degli Uffici delle Capitaneria di Porto;
  • Costi aggiuntivi ai pescatori (due marche da bollo da € 16,00);
  • Allungamento dei termini per la presentazione delle domande di contributo;
  • Richieste di integrazioni per le pratiche già presentate;
si chiede di autorizzare l'applicazione dell'art. 19 del DPR 445 del 2000, che consente all'armatore dell'unità da pesca di rilasciare una propria dichiarazione di autenticità della licenza di pesca.

Come previsto al paragrafo 10.1 del Bando adottato con DDR 81 del 27/02/2023, rettificato con DDR n.101 del 09/03/2023, unitamente alla istanza di ammissione al finanziamento va trasmessa la copia conforme all’originale della licenza di pesca rilasciata dall’Ufficio Marittimo e cioè una copia con attestazione formale, da parte di un pubblico ufficiale di tale Ufficio, della fedele corrispondenza della copia all'originale. Per legge, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, l’autentica può essere apposta, inoltre, da notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente comunale incaricato dal Sindaco, oltre che dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento. Nel caso in cui il cittadino debba presentare copia autentica di un documento ad Amministrazioni Pubbliche o a gestori di pubblici servizi, l’autentica della copia può essere effettuata dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale.

Le modalità di autenticazione, oltre a quella indicata a titolo esemplificativo al paragrafo 10.1 del Bando, sono tutte quelle normativamente previste dall’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e sopra elencate, che potranno essere tutte legittimamente utilizzate per la partecipazione alla procedura in argomento. La modalità alternativa all’autenticazione di copie attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prevista dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000, non è stata invece prevista dal bando in quanto sono state ritenute prevalenti le esigenze di celerità procedimentale nell’ultima fase di attuazione del P.O. FEAMP, il cui termine ultimo dei pagamenti è fissato improrogabilmente al 31/12/2023 dall’art. 65, par. 2, del Reg. 1303/2013/UE. Tale modalità non può quindi essere utilizzata nell’ambito del procedimento di cui al bando della Mis. 5.68 par. 3 - Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina - approvato con DDR 81 del 27/02/2023.


FAQ 17

Relativamente "al documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa individuale richiedente", deve necessariamente trattarsi di un conto corrente intestato al solo titolare dell'impresa di pesca?

Trattandosi di compensazione finanziaria e non di finanziamento pubblico, il conto corrente può anche essere cointestato.


FAQ 18

Si desiderano delucidazioni in merito alle ns. spigole, orate e rombi venduti nell’anno 2021 tramite scontrino fiscale nel nostro punto vendita ubicato all’interno dell’azienda, considerando che attraverso una nostra valutazione interna ammonta a circa il 25% del prodotto venduto con gli scontrini fiscali. In che modo possiamo quantificare sull’istanza la quantità venduta attraverso gli scontrini fiscali?

Nel caso in cui l’impresa acquicola richiedente si occupi anche di vendita diretta con emissione di scontrini fiscali, sarà comunque necessario allegare all’istanza, come indicato all’art. 10.1 del bando adottato con DDR 81 del 27/02/2023, rettificato con DDR n.101 del 09/03/2023, “qualora presente, copia del bilancio riferito all’esercizio finanziario 2021 ed elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all’anno 2021 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita”, indicando in tale elenco anche il corrispettivo totale ricavato dalla vendita diretta con emissione di scontrini fiscali.

Qualora dal bilancio 2021 non sia possibile evincere il prezzo di vendita/kg del prodotto venduto tramite scontrino fiscale, l’Amministrazione, per calcolare il totale delle tonnellate commercializzate tramite vendita diretta, derivante dal rapporto tra il valore della produzione e il prezzo medio di vendita, applicherà il prezzo medio tra tutte le specie in vendita presso l’impresa richiedente nell’anno 2021 risultante dalle fatture.


FAQ 19

Si riporta un esempio di compilazione della tabella presente nella dichiarazione di cui all’oggetto, si chiede se è giusta l’interpretazione e se nella colonna “data richiesto” va aggiunto qualcosa? Nella colonna tipologia di aiuto va riportato solo il riferimento normativo relativo al Credito imposta carburante?

N. UE DELLIMBARCAZIONE

DATA RICHIESTO

DATA DI RICEVIMENTO

TIPOLOGIA DI AIUTO

EURO

XXX

 

1° TRIM. 2022

Art.18 DL 21/2022

120,00

XXX

 

2 TRIM. 2022

ART. 3 BIS DL 50/22

240,00

XXX

 

3 TRIM. 2022

ART. 7 DL 115/22

200,00

XXX

 

4 TRIM. 2022

ART. 2 DL 144/22

250,00

     

Totale aiuto

810,00

Per la compilazione della tabella presente nella dichiarazione del commercialista, nella colonna “data richiesto” va inserita la data in cui è stato richiesto l’aiuto a valere sui fondi FEAMP, FEAMPA o Aiuti di Stato (es. credito d’imposta maturato), mentre nella colonna “data di ricevimento” va inserito il periodo di ricevimento o, nel caso specifico del credito di imposta, quella di maturazione dello stesso.

La compilazione della colonna “tipologia di aiuto” con il riferimento normativo è corretta. Nella colonna “Euro”, nel caso in cui il contributo sia sotto forma di credito di imposta, l’importo da dichiarare è quello maturato nel periodo 24/02/2022-31/12/2022 a fronte della relativa spesa sostenuta nell’arco temporale di riferimento.


FAQ 20

Si chiede se per il calcolo della compensazione si debba allegare un file contenente il conteggio o il calcolo verrà stabilito dalla Regione in base alle risorse.

A corredo della domanda di compensazione deve essere allegata unicamente la documentazione richiesta al paragrafo 10 del bando adottato con DDR 81 del 27/02/2023, rettificato con DDR n.101 del 09/03/2023.

Il calcolo della compensazione sarà operato dall’ Amministrazione secondo la metodologia di calcolo di cui all’allegato XIII al nuovo PO FEAMPA 2021-2027.


FAQ 21

Relativamente agli allegati FEAMP MISURA 5,68 il bando prevede l’allegazione di n. 2 file e più precisamente: “Per specifiche esigenze legate al sistema di monitoraggio e certificazione dell’AdG, ogni seguente gruppo di documenti deve essere prodotto in unico file, separato dagli altri”: File 1: Allegato A o B (Istanza di compensazione) in uno con il documento di identità; File 2: Documenti da allegare e riportati al cap. 10. Si chiede relativamente al file 2 se è possibile inviare più PEC in quanto la documentazione da allegare è molto corposa.

Per consentire l’inoltro della documentazione in un’unica PEC è possibile inviare i File 1 e 2 con WeTransfer o in formato zip.


FAQ 22

In merito al punto 10.1 - Attestazione Professionista, per la precisone a pag. 21: Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall’impresa richiedente (commercialista), secondo il modello riportato nell’allegato A e/o B, in materia di fiscalità aziendale operano diversi soggetti, tra cui i Commercialisti, Consulenti del Lavoro, gli avvocati Tributaristi, ect. In particolare, vorremmo sapere perché sono previsti i solo i commercialisti.

Nell’ambito della materia tributaria, e in particolare nel contesto dell’ordinaria amministrazione, operano diverse figure professionali che nell’uso comune dei cittadini e dei media sono ricompresi nel termine “commercialisti”. La dichiarazione che deve rendere il professionista che assiste il beneficiario nella materia fiscale, esemplificativamente indicato come commercialista, è tesa ad accertare specificamente “che l’impresa richiedente per il periodo tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022 ha richiesto/ricevuto (oppure no) altri aiuti a valere sul fondo FEAMP, FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d’imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto della guerra in Ucraina”. Tale competenza in materia di aiuti alle imprese, non costituisce prerogativa esclusivamente riservata a categorie individuate di professionisti, Dottore Commercialista, il Ragioniere commercialista e l’Esperto contabile, cui spetta l’esercizio delle attività riservate e tipiche nella materia fiscale di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005, per cui è ammissibile la dichiarazione resa da altro professionista, quale il consulente del lavoro, l’Avvocato tributarista e il Revisore legale, incaricato dalla impresa che richiede il beneficio.