le richieste di chiarimenti vanno indirizzate a: uod.500715@pec.regione.campania.it
(aggiornamento 28.03.2022)
Ai fini dell’attribuzione del punteggio al Criterio di selezione B4 (Aziende aderenti al Piano assicurativo agricolo nazionale e/o ai fondi di mutualizzazione di cui PSRN 2014/2020 Sottomisure 17.2 e/o 17.3), il bando della Tipologia di Intervento 5.1.1 di cui al D.R.D. n. 130 del 01/03/2022 prevede che il potenziale beneficiario, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve aver già aderito al PAI (Piano Assicurativo Individuale) per la campagna assicurativa 2022 e deve perfezionare la sottoscrizione del contratto assicurativo nel rispetto dei termini massimi di sottoscrizione definiti nell’ambito del PGRA.
Non essendo ancora possibile effettuare l’adesione al PAI per la campagna assicurativa 2022, si chiede se ai fini dell’attribuzione del punteggio è sufficiente allegare alla domanda di sostegno la “Manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Misura 17: “Gestione dei Rischi” presentata per la campagna assicurativa 2022 sul portale SIAN.
Alla luce della criticità emersa in merito al criterio di selezione B4 (Aziende aderenti al Piano assicurativo agricolo nazionale e/o ai fondi di mutualizzazione di cui PSRN 2014/2020 Sottomisure 17.2 e/o 17.3), si prende atto, che ad oggi non è possibile presentare l’adesione al PAI in quanto la stessa è correlata alla tempistica prescritta dal PGRA, pertanto, alla domanda di aiuto deve essere allegata la Manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici della Misura 17.1 del PSRN-2014-2020. Inoltre, si precisa che il punteggio, afferente al succitato criterio, attribuito in autovalutazione, sarà concretizzato in sede di istruttoria, solo e soltanto a seguito di presentazione della polizza assicurativa, ai sensi di quanto prescritto dal PGRA 2022.
La realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (fascinate vive e/o morte, viminate, palizzate, cordonate, graticciate, applicazione di stuoie/biostuoie in fibra vegetale paglia o cocco o intessute in filo di juta, idro-semina/semina a spaglio di specie autoctone, impianto di specie arbustive contrastanti il dissesto idrogeologico ginestra - Spartium junceum, talee di salici o tamerici, palificate, terra rinforzata rinverdita) e la manutenzione ordinaria e straordinaria di canali, ciglioni, gradoni, fosse e fossette, in area soggetta a vincolo idrogeologico , sono considerate da codesta Direzione Generale e dal Responsabile Regionale di misura come opere che rientrano nelle “opere liberamente consentite” previste dall’art. 165 del Regolamento Regionale n.3 del 28 Settembre 2017, in particolare alle lettere m) n) p) q), e ,dunque, in quanto tali, esenti dallo svincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 163 comma 2 del predetto Regolamento regionale?
Si premette che l’art. 8 del bando T.I. 5.1.1/A, approvato con DRD n.130 del 1 marzo 2022, pubblicato sul BURC n. 25 del 7 marzo 2022, elenca le spese ammissibili al sostegno in coerenza con il Paragrafo 2 art. 45 del Reg. UE 1305/2013, in particolare le “opere di ingegneria naturalistica quali viminate, fascinate, palizzate ecc.” e prescrive a, tra gli interventi non riconosciuti al sostegno le “spese di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Tanto premesso, in merito al quesito afferente all’esenzione dallo svicolo idrogeologico per le opere prescritte all’art. 165 del Regolamento Regionale n. 3 del 28 settembre 2017, si fa presente che la prescrizione dell’art.12, punto 9, del bando succitato recita “Progetto esecutivo corredato dai titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, presentato all’autorità competente, comprensivo di tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dello stesso (a titolo esemplificativo: pareri, autorizzazioni, preventivi, computi metrici estimativi analitici delle opere previste, relazioni, quadro di riepilogo di tutti gli investimenti previsti dal progetto con dettaglio dei costi)”, indica a titolo esemplificativo i titoli abilitativi a corredo del progetto esecutivo; la pertinenza degli stessi è direttamente correlata alle tipologie di opere del singolo progetto e non rientra nella competenza della scrivente UOD bensì nelle attività spettanti al progettista che valuterà, nel rispetto delle norme tecniche di attuazione dell’ente di appartenenza, a quali titoli abilitativi l’intervento è subordinato.
(Chiarimento sull'ambito territoriale di applicazione della misura 5.1.1.) Il bando prevede che le azioni tese alla prevenzione del rischio di erosione del suolo e di dissesto idrogeologico siano ammissibili solo in aziende agricole ubicate in aree a rischio ovvero a pericolo idrogeologico elevato/molto elevato (R3/P3; R4/P4).
S chiede di chiarire se possano essere ammesse anche le aree RpA (Aree a rischio potenzialmente alto) - per le quali le Norme di Attuazione del PSAI prescrivono l'applicazione degli stessi divieti e delle stesse prescrizioni delle aree R4 con le medesime eccezioni e che nella pratica si pongono a metà strada tra le aree R4 e le aree R3.
Considerato che il bando prevede l’ammissibilità degli investimenti delle aziende agricole ubicate in aree a rischio ovvero a pericolo idrogeologico elevato/molto elevato (R3/P3; R4/P4) come meglio identificate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PsAI), si ritiene che non siano ammissibili gli investimenti delle aziende collocate in Aree a rischio potenzialmente alto, non stabilendo, il bando, nulla al riguardo.
Si ricorda che le prescrizioni del bando in quanto lex specialis sono intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo l'esercizio del potere di autotutela da parte della Pubblica amministrazione.