Aiuti di Stato

Disposizioni regionali per l’erogazione degli aiuti nell’ambito del programma di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici


allevamento

Premessa e fonti normative

Il finanziamento delle attività di tenuta dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale e delle attività relative ai controlli funzionali (ora raccolta dati in allevamento) esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale è assicurato dal Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste attraverso fondi nazionali, in applicazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 4 giugno 1997, n.

143 e 31 marzo 1998, n. 112. Il suddetto Ministero, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentiti gli Enti Selezionatori (Associazioni Nazionali Allevatori), predispone ed approva annualmente il “Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici ” (in breve: Programma di Raccolta Dati), al fine di concertare i criteri ed indirizzi unitari nella gestione degli interventi nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali ed assicurarne l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale.

Le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione dei programmi genetici, in base all’art. 4 del D.lgs. n. 112/2018 sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, da soggetti terzi, al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione.

Il Reg. (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022, all’art. 27, individua condizioni specifiche affinché gli aiuti in favore degli allevatori siano compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato. In particolare, prevede che gli aiuti finanzino, tra gli altri, i seguenti costi:

  • costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici, finanziabili fino al 100%;
  • test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, finanziabili fino al 70%, con l’esclusione dei controlli attuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

Il MASAF ha individuato, sulla base delle deleghe presentate dagli Enti selezionatori, l’Associazione Italiana Allevatori (AIA) quale soggetto terzo riconosciuto per la realizzazione dei Programmi di raccolta dati, che si avvale per la sua esecuzione delle Associazioni Regionali Allevatori, ove presenti e operative.

Nei Programmi di Raccolta dati vengono definiti, fra l’altro, il fabbisogno finanziario preventivo per l’anno di riferimento e le modalità di rendiconto tecnico-economico, stimato in conformità alle disposizioni contenute nello specifico manuale concernente i “Criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici”, approvato con decreto MASAF n. 639850 del 14 dicembre 2022. Tale fabbisogno costituisce l’elemento su cui la Pubblica Amministrazione determina il contributo massimo concedibile, alle Associazioni degli Allevatori per l’effettuazione dell’attività.

Si dettagliano di seguito le principali fonti normative unionali e nazionali di riferimento:

  • Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;
  • Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e successive modifiche;
  • Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ed in particolare l'art. 27 “Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti”;
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e, in particolare, l’articolo 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
  • Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - 175 del 28 luglio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” ed, in particolare, l’art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l’art. 9 “registrazione degli aiuti individuali”;
  • Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale”;
  • Decreto legislativo 31 marzo 1998, 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed, in particolare, l’art. 47, commi 5, 6 e 7;
  • Decreto legislativo 11 maggio 2018, 52 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;
  • Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;
  • Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito in breve MASAF) 639850 del 14 dicembre 2022 “Definizione dei criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici”;
  • P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
  • DM. 12 gennaio 2015 n. 162 “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.”;
  • Decreto MASAF prot. n. 318374 del 19 giugno 2023 “Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame”, di seguito in breve Decreto;
  • Decreti del MASAF di approvazione dei Programmi annuali delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici.

Beneficiari e requisiti di accesso

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalle presenti disposizioni le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, in regime di esenzione, ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2472, che:

  1. non si trovino in stato di difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472;
  2. non siano state destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all’art. 1, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Le imprese escluse dal regime in esenzione in relazione alle precedenti lettere a) e b) e le grandi imprese possono beneficiare dell’aiuto in regime de minimis, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013.

Tutte le imprese beneficiarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere attive per le specie di interesse zootecnico incluse nel Programma annuale di raccolta dati;
  • risultare regolarmente iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione validata e aggiornata nell’annualità di presentazione della domanda di aiuto ed aver compilato la sezione “dimensione azienda” del fascicolo stesso.

L’aiuto non comporta pagamenti diretti ai beneficiari ma è concesso in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati, erogati attraverso le Associazioni degli Allevatori o dagli Enti selezionatori, così come previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 4 del Decreto.

Pertanto, la quota di beneficio attribuibile a ciascun beneficiario partecipante al Programma e destinatario del servizio viene determinata nel seguente modo: il contributo complessivo concesso per il Programma annuale di raccolta dati viene ripartito per il numero totale dei capi che sono stati oggetto delle attività previste dal Programma stesso, così come risulta dai controlli consuntivi presenti nel sistema informativo allevatori (SIALL) ed il risultato moltiplicato per il numero dei capi controllati di ciascun beneficiario. Per le grandi imprese la quota di beneficio attribuibile non potrà in ogni caso essere superiore alla capienza disponibile per gli aiuti de minimis, risultante dal Registro Nazionale Aiuti.

In relazione alla quota di beneficio attribuito a ciascun beneficiario finale verrà determinata la quota che lo stesso dovrà sostenere a titolo di compartecipazione alla spesa per la realizzazione del Programma.

Intensità dell’aiuto

L’intensità dell’aiuto è stabilita fino al limite del:

  • 100% dei costi amministrativi inerenti all’attività di costituzione e tenuta dei Libri genealogici;
  • 70% dei costi sostenuti per le attività di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame.

Normativa di riferimento