Agricoltura biologica

Prescrizioni obbligatorie specifiche per l’etichettatura dei prodotti biologici


logo agricoltura biologica

Il logo di produzione biologica della UE

Deve obbligatoriamente comparire sulle confezioni dei prodotti biologici. Deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm (salvo casi eccezionali). Per tutte le informazioni sull’uso del logo si rimanda all’allegato V del Reg.(UE)2018/848.

La Commissione UE ha messo a disposizione un apposito manuale d’uso disponibile su questa pagina.

Numero di codice dell’organismo di controllo

Sull’etichetta deve figurare solo il numero di codice dell’organismo di controllo a cui è sottoposto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente. Il numero di codice dell’organismo di controllo,così come disposto dall’art.3 2del Reg.(UE) 2018/848 edall’art.3 del Reg.(UE)2021/279 deve essere collocato nello stesso campo visivo del logo biologico della UE

Organismi riconosciuti


Quando è previsto l’uso del logo biologico della UE deve comparire nello stesso campo visivo del logo anche l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto e’ composto e compare nelle forme seguenti:

  • AgricolturaUE quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE;
  • Agricoltura non UEquando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi Terzi;
  • Agricoltura UE/non UEquando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un Paese Terzo.

Il termine«Agricoltura» può,ove opportuno, essere sostituito da «Acquacoltura».

L’indicazione “UE” o“ non UE” può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un Paese o dal nome di un Paese e di una Regione, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel Paese e,se del caso,in quella Regione.

Per l’indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5% della quantità totale in peso di materie prime agricole.

Per tutte le informazioni sul luogo d’origine della materia prima si rimanda all’articolo 32, paragrafo 2 e 3 del Reg.(UE)2018/848 e all’articolo 3, paragrafo 3 del Reg.(UE) 2021/279 (per prodotti animali si deve intendere il luogo di allevamento).