News 2022

PNRR: le opportunità per l'agricoltura

al via la misura “Parco agrisolare”: a breve il bando


pannelli solari

Con decreto ministeriale del 25 marzo 2022 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha fornito le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. 

Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori, rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento.

Per gli anni dal 2022 al 2026 la dotazione finanziaria della misura ammonta ad 1,5 miliardi di euro a valere sul PNRR. Almeno il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.   

Tutti gli elementi di dettaglio, incluse le modalità e la data di avvio/chiusura per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare, saranno specificati nel bando che sarà emanato nei prossimi mesi, dopo che la Commissione europea avrà autorizzato il regime di aiuto specifico per questo investimento.

Nel decreto ministeriale si legge che sono ammissibili all’agevolazione gli interventi che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale (intervento principale ed obbligatorio).

Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

Unitamente all’intervento principale ed obbligatorio, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione (interventi facoltativi) ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  1. rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste

Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale nonché al principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), nel limite massimo di euro 1.000.000 (un milione) per singolo soggetto beneficiario.

Il decreto ministeriale elenca le spese ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Per il contributo concedibile (intensità di aiuto) si rimanda alle tabelle 1A, 2A e 3A allegate al decreto ministeriale.

La partecipazione al bando di prossima emanazione è riservata ai seguenti soggetti:  

  • a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui al bando da emanarsi;
  • c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti siundicati devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  • non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
  • essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
  • non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

Documentazione

Per contatti e Faq: parcoagrisolare@politicheagricole.it

decreto ministeriale del 25 marzo 2022

scheda illustrativa

Indice PNRR