Nella storia del territorio un posto a sé spetta alla disciplina degli usi civici, che "ha costituito la salvezza dei boschi e dei pascoli, la naturale – forse inconsapevole – tutela di valori ecologici" (Cervati). La destinazione di pubblico interesse di queste terre è stata assicurata dalla loro incommerciabilità e dalle misure di tutela amministrativa.
Gli Usi civici (chiamati anche in modo diverso nelle diverse regioni d'Italia, come servitù civiche, ademprivi, ecc.) sono un residuo di antiche forme di diritti collettivi. Oggi sono diritti spettanti sulla proprietà altrui (sia pubblica, sia privata) a una collettività di persone. Possono essere cittadini di un comune che hanno diritto di far legna in un bosco, di pascolare il gregge in un determinato possedimento, ecc.
Il diritto spetta al singolo uti civis, come membro di collettività, e non personalmente come individuo. Questo carattere pubblicistico distingue l'uso civico dal diritto che può spettare al singolo come membro di pure antiche associazioni agrarie dotate di proprietà che restano proprietà collettive di diritto privato.
Pertanto, gli usi civici sono considerati come diritti collettivi e per il loro carattere pubblico sono essenzialmente inalienabili e imprescrittibili. L'imprescrittibilità è importante; spesso infatti si vedono riesumare, a danno dei
proprietari, alcuni antichi diritti civici da molto tempo non più esercitati.
Tra i diversi cittadini, a cui spetta il diritto, esiste un rapporto speciale di comunione.
In tal modo un istituto di origine feudale che garantiva
un diritto di godimento (pascolo, legnatico, caccia, ecc.) di terreni comunali o di terzi può assolvere la stessa funzione pubblicistica a favore della collettività sotto forma di una diversa destinazione delle stesse aree.
Oggi le aree interessate, che coprono circa un terzo del Paese, rappresentano una risorsa vitale per una pianificazione territoriale volta a soddisfare esigenze di pubblica utilità.
A ridare viva attualità al tema degli usi civici ha contribuito, di recente, la L. n. 431 del 1985, c.d. Galasso, che ha assoggettato a vincolo paesaggistico ope legis tutte le aree gravate da usi civici.
L'apprezzamento legislativo della necessità di una generalizzata tutela di questi beni costituisce il più valido riconoscimento dell'istituto nella cultura giuridica del Paese. Lo stesso legislatore non ha avvertito una eguale sensibilità nel porre mano al riordino della materia attraverso l'adozione di un testo unico quanto mai necessario, dopo l'attuazione dell'ordinamento regionale L.R.C. 17.03.1981, n. 11.
Con leggi speciali (L. 16.06.1927, n. 1766, con R.D. 16.02.1928, n. 332, e L. 10.07.1930, n. 1078 ) furono predisposti i mezzi per la loro liquidazione. La liquidazione si attua mediante quote di compenso, con le quali si affranca il fondo. Il ricavato dal capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazioni, per vendita dei terreni dichiarati alienabili, e per fitto dei terreni mutati di destinazione, va investito in titoli del debito pubblico intestati al comune o alla frazione, con vincolo a favore della Regione, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
Considerato, pertanto, l'assoluta indisponibilità, inalienabilità ed inespropriabilità dei terreni gravati da uso civico se non nelle forme previste dalla speciale legislazione vigente in materia, di esclusiva competenza Commissariale fino al 1977 o Regionale dopo tale data, uniche autorità competenti ex lege all'emanazione di qualsiasi atto di disponibilità, eventuali atti emanati da altre autorità (pretore, comune, ecc.) o di natura privatistica (notaio) sono affetti da nullità per carenza assoluta del potere di questi ultimi a trasformare il regime demaniale in quello privatistico.
Il servizio in epigrafe di cui alla L.R. 17.03.1981, n. 11, è preposto, in base al D.P.R. 15.01.1972, n. 11, e 24.07.1977, n. 616, alle funzioni previste dai seguenti atti normativi:
Con la richiamata L.R.C. 17.03.1981, n. 11 recante norme in materia di usi civici si è provveduto ad emanare norme di dettaglio in seguito al trasferimento delle competenze di cui ai citati D.P.R. n. 15.01.1972, n. 11, e 24.07.1977, n. 616. Oggetto di tale normativa sono i numerosi istituti giuridici, di cui infra, concernenti le aree interessate, che con i 350.000 (Trecentocinquantamila) ettari di terre collettive, circa il 30% della Regione, rappresentano una risorsa vitale per una pianificazione territoriale volta a soddisfare esigenze di pubblica utilità per i 540 comuni della Regione Campania. Il Servizio Amministrativo Usi Civici ha competenza in materia di: