Latte e derivati

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari


latte

La fine del regime delle quote latte è stata fissata al 31 marzo del 2015 (termine della campagna lattiero-casearia 2014/2015), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 66 del reg. (CE) n. 1234/2007 e smi e dell'art. 230 del reg. (UE) n. 1308/2013.

In vista della preparazione al nuovo contesto economico in cui si troveranno gli operatori dopo 30 anni di contingentamento della produzione, la Commissione ha proceduto – già negli anni scorsi - con l'introduzione di importanti modifiche all'OCM unica con l'approvazione del cosiddetto Pacchetto latte indicando la strada maestra per il cosiddetto soft landing (atterraggio morbido) al fine di attenuare quanto più; possibile gli effetti negativi della fine, appunto, del contingentamento delle produzioni lattiero-casearie.

ll regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all'articolo 151 (Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari) ha quindi introdotto, a decorrere dal 1° aprile 2015, che i primi acquirenti di latte crudo devono dichiarare all'autorità nazionale competente dello Stato membro il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese direttamente dagli allevatori.

In applicazione del richiamato disposto normativo dell'Unione il regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 nel modificare il regolamento (UE) n. 479/2010 ha stabilito che gli Stati membri devono comunica alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi e riferito al tenore effettivo di materie grasse, consegnato il mese precedente da parte dei produttori di latte vaccino ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio.

La Commissione ha inteso in tal modo assicurare che il monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie sul territorio dell'Unione possa continuare ad essere effettuato anche dopo la scadenza del regime delle quote latte, eventualmente anche per costituire una solida base dati per il dimensionamento finanziario di eventuali aiuti anticiclici, nell'ottica di creare una rete di sicurezza contro la volatilità dei prezzi.

Per garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel territorio nazionale dichiarino, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese dai produttori, per le finalità di cui ai capoversi precedenti, è in corso di adozione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attualmente all'esame della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, un provvedimento che definisce le modalità di applicazione degli obblighi di cui al richiamato articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento n. 479/2010 come modificato dal regolamento (UE) n. 1097/2014.

Il suddetto provvedimento prevede che i primi acquirenti devono, tra l'altro, aggiornare il registro telematico SIAN per le finalità di cui all'art. 151 del regolamento n. 1308/2013. Il registro contiene, tra l'altro, le seguenti informazioni:

  • estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione;
  • quantitativo in chilogrammi del latte consegnato mensilmente da ogni allevatore con l'indicazione del relativo tenore di materia grassa.