News 2022

PNS Vino - Misura investimenti: approvata la graduatoria regionale definitiva

Campagna 2021/2022


vigneti

Si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale 60 del 3 maggio 2022, di modifica del DDR n. 53 del 17 marzo 2022, è stata approvata la graduatoria definitiva di finanziabilità delle 85 domande ammesse alla Misura Investimenti del PNS Vino 2021/2022, di cui all’allegato A1 ad decreto.

Si ricorda che, ordinariamente, sono consentite varianti ad un progetto inziale, ovvero tutte le modifiche previste da AGEA e di seguito elencate, che potranno intervenire su un progetto inziale ammesso al finanziamento:

  • varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointerventi;
  • recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi;
  • rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi.

Le istanze di varianti di cui sopra, per essere ritenute valide, dovranno essere presentate in via telematica ed utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP Agea sul portale SIAN, trenta giorni prima del termine di realizzazione del progetto.

Inoltre, considerato che il perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19 continua ad incidere negativamente sull’attività delle imprese rendendo, peraltro, difficile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti, ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2022 n. 93924 e della Circolare AGEA OP - Istruzioni Operative n. 30 del 28 marzo 2022, nella campagna 2021/2022 sono consentite anche modifiche strategiche ai progetti in corso, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 del citato DM del 28 febbraio 2022.

Per i progetti annuali 2021/2022, la cui scadenza è disposta al 31 agosto 2022, le istanze telematiche di variante al progetto dovranno essere presentate non oltre il 31 luglio 2022.

Si ribadisce che, stante la possibilità di presentare ogni tipologia di variante, in modifica a quanto inizialmente ammesso al finanziamento, l’applicativo SIAN è predisposto affinché in sede di compilazione delle domande di pagamento la spesa richiesta, per ogni singola azione/intervento/sottointervento e dettaglio, non potrà in alcun caso essere maggiore/minore alla spesa ammessa all’aiuto che è comprensiva anche delle varianti autorizzate. La compilazione della domanda di saldo resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti. fanno eccezione le economie, ovvero le “modifiche minori”.

L’economia deve essere intesa quale minore spesa rendicontata a saldo, rispetto alla spesa ammessa all’aiuto, a seguito di uno sconto effettuato dal fornitore rispetto al prezzo iniziale, lo sconto effettuato dal fornitore dovrà risultare sulla fattura. Per la modifica minore, questa potrà intervenire solo sulla spesa inziale ammessa all’aiuto e non potrà determinare alcuna modifica del progetto (paragrafo 2- articolo 53 del regolamento delegato UE 216/1149). È ammessa una modifica di spesa entro il 10% di rimodulazione tra le operazioni ammesse all’auto. Qualora si dovesse riscontrare, in sede di verifica, che la compilazione della domanda di pagamento saldo è stata eseguita con un uso improprio del concetto dell’economia, ossia della modifica minore, verrà applicata la sanzione ai sensi dell’art. 2 del regolamento delegato n. 2021/374 e non potranno a nessun titolo essere invocate le cause di forza maggiore.