(aggiornamento 21.12.2017)
La spesa massima ammissibile non si riferisce al contributo pubblico ma al totale dell'investimento su cui è applicata, a seconda dei casi, la percentuale di cofinanziamento.
Le alghe sono inserite tra i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'allegato 1 al Reg (UE) n. 1379/2013 del 11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati (OCM) e, pertanto, si ritiene che la Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" possa finanziare investimenti di trasformazione di alghe. S precisa che la misura finanzia interventi di trasformazione e non coltivazione di alghe.
La "pesca costiera artigianale" così come definita nel comma 14, par.2 dell'art.3 del Reg. (UE) n. 508/2014 è "la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n.26/2004 della Commissione"; il Piano di Azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale" di cui all'allegato 7 al PO-FEAMP 2014-2020, al paragrafo 1.1, definisce la "pesca costiera artigianale" analogamente a quanto riportato nel Reg. (UE) n. 508/2014, richiamando, però, l'allegato I del Reg.(CE) 1799/2006 e non quello del regolamento (CE) n.26/2004 in ragione alle modifiche intervenute per quest'ultimo.
Per "interventi connessi alla pesca costiera artigianale" il Reg. (UE) n. 508/2014 offre la possibilità di aumentare fino ad un massimo di 30% l'intensità di aiuto previsto per la misura, Per interventi connessi alla pesca costiera artigianale non si fa riferimento alla produzione ma debbano intendersi tutti quelli realizzati: da imprese e da pescatori esercenti l'attività di pesca costiera artigianale ovvero su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definite nel Piano di Azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale. E' utile richiamare l'attenzione sull'inquadramento generale delle imprese di pesca; a tal fine si ritiene che tra i possibili beneficiari dell'aumento della percentuale di intensità di aiuto pubblico debbano essere annoverati non solo le imprese di piccola pesca costiera o pescatori autonomi così come definiti nell'art.1 della Legge 250 del 13 marzo 1958, ma anche tutte quelle che, pur non rientrante in tale Legge, impiegano imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n.1799/2006 della Commissione"
Nei casi in cui le imprese di pesca risultino gestori di imbarcazioni afferenti alla piccola pesca costiera e non, occorre, qualora si beneficia dell'intensità di aiuto aggiuntivo del 30%, che l'aiuto addizionale ricada effettivamente sul segmento della pesca costiera artigianale.
L'acquisto del capannone/immobile è riconosciuto nel limite del 10% del totale (15% nel caso di siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale) le spese per l'ammodernamento non rientrano in tale limite ma sono finanziabili con la percentuali, a seconda dei casi, previste al paragrafo 4.1 "intensità dell'aiuto" del bando di Misura.
I costi indicati nella domanda non sono previsti tra le spese ammissibili della Misura. In particolare:
I preventivi, devono riferirsi all'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibile dalla motrice.
Il raffronto tra gli stessi, come indicato nella tabella A2.4.6, deve essere svolta dal tecnico progettista in base alle caratteristiche richieste e alla descrizione del bene fornita dal fornitore. Si ricorda che i preventivi devono riportare, pena la loro inammissibilità, i dati previsti dai punti 1 ad 8 del paragrafo 6.1.2 "Forniture e servizi" del bando di Misura.
Il miglioramento effettivo degli indici di bilancio, come indicato al punto 5.5, lettera I del bando, deve avvenire "…a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento, e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva…". Pertanto, al momento della presentazione della domanda basta il previsto aumento di capitale sociale deliberato con verbale di assemblea dei soci.
L'art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013 prevede che non sono selezionate per il sostegno dei fondi SIE (e quindi del FEAMP) le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Autorità di Gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario".
Nel dettaglio:
Un'operazione è valutata a tutela dell'ambiente quando è riconducibile al primo punto del paragrafo 3 del bando di Misura ossia quanto si tratta di operazioni che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti. Non è prevista un'incidenza minima sul costo totale dell'operazione.