(aggiornamento 13.09.2017)
In merito ai primi tre quesiti, si deve ritenere che l'ATS sia il soggetto unico oggetto del beneficio, tant'è che nel bando è richiesto un "atto costitutivo dell'associazione temporanea dal quale si evinca il soggetto capofila, munito di mandato collettivo di rappresentanza, i soggetti mandanti, i ruoli e le azioni di ogni mandante all'interno del raggruppamento e con riferimento al progetto. Pertanto il tecnico progettista, il progetto e la ditta che eseguirà i lavori, dovranno essere unici per tutta l'ATS, fermo restando il rispetto di quanto disposto dal par. 13.2.2 delle Disposizioni generali vigenti. Inoltre per quanto riguarda il computo metrico si riporta quanto declinato dal bando al punto n) del progetto esecutivo: "computo metrico estimativo analitico con riferimento agli interventi indicati da ciascuna azione e con voci e costi desunti dai vigenti Prezzari. In caso di associazione e per interventi svolti su particelle di associati diversi il computo metrico dovrà essere redatto in modo tale da rendere evidente gli interventi realizzati da ogni singolo associato".
In merito al punto 4) Si richiama quanto indicato al primo paragrafo subito successivo alle tabelle relative ai criteri di selezione. "Qualora il progetto implichi interventi su più di una particella l'attribuzione del punteggio sarà effettuata positivamente solo qualora ognuna delle particelle presenti il requisito espresso nella specifica "declaratoria e modalità di attribuzione". Pertanto, la presenza di una o più particelle che non soddisfano il requisito determina la non attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione per l'intero progetto.
In merito al punto 5) Si richiama quanto indicato nella "declaratoria e modalità di attribuzione" del principio di selezione "costo dell'investimento rapportato all'ampiezza dell'area interessata": "Il punteggio è attribuito dividendo il costo totale dell'investimento ammesso in fase di istruttoria per la superficie ammessa dell'area di intervento (area della/e particelle interessata/e) espressa in ettari." Quindi non è la superficie delle singole aziende o dell'associazione, ma la superficie delle particelle interessate dagli interventi.
In merito ai primi tre quesiti, si deve ritenere che l’ATS sia il soggetto unico oggetto del beneficio, tant’è che nel bando è richiesto un “atto costitutivo dell’associazione temporanea dal quale si evinca il soggetto capofila, munito di mandato collettivo di rappresentanza, i soggetti mandanti, i ruoli e le azioni di ogni mandante all’interno del raggruppamento e con riferimento al progetto. Pertanto il tecnico progettista, il progetto e la ditta che eseguirà i lavori, dovranno essere unici per tutta l’ATS, fermo restando il rispetto di quanto disposto dal par. 13.2.2 delle Disposizioni generali vigenti. Inoltre per quanto riguarda il computo metrico si riporta quanto declinato dal bando al punto n) del progetto esecutivo: “computo metrico estimativo analitico con riferimento agli interventi indicati da ciascuna azione e con voci e costi desunti dai vigenti Prezzari. In caso di associazione e per interventi svolti su particelle di associati diversi il computo metrico dovrà essere redatto in modo tale da rendere evidente gli interventi realizzati da ogni singolo associato”.
I proprietari fondiari privati che hanno concesso il proprio fondo in affitto non possono effettuare domanda in quanto non ne possiedono la disponibilità. Per contro l’affittuario potrà effettuare domanda in quanto ha sia un titolo di possesso e sia la disponibilità fermo restando che dovrà allegare il modello 1B “Autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione dell’investimento.”
La Corte di Cassazione (Sez. II, sentenza n.° 2591 del 28 agosto 1971) ritiene che la formula “strade vicinali” in senso proprio, valga a designare solo quelle strade le quali risultino soggette a pubblico transito, cioè caratterizzate da un diritto reale di uso pubblico a favore della collettività.
La strada vicinale gravata da uso pubblico è soggetta alla normativa dell’art. 2, 6° comma, lett. D) ultimo periodo d.lgs. n.° 285/1992 (codice della strada), che statuisce che “le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali” e pertanto non è possibile includerla in una recinzione e vi deve essere certezza del passaggio a chi se ne voglia servire.
Per quanto riguarda il rispetto dei confini ai fini dell’istallazione di una recinzione si richiama il regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli articoli 26 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)”, il quale prescrive, all’art. 26 (“Fasce di rispetto fuori dai centri abitati”), che:
al comma 7 “La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo”.
al comma 8 “La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo”.
Infine, sempre l’art. 26 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, al comma 9 specifica che le prescrizioni contenute nel comma 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.
La declaratoria del principio di selezione 2 «caratteristiche aziendali/territoriali» descrizione «Aree svantaggiate» attualmente esclude l’attribuzione del punteggio i proprietari privati fondiari, in quanto l’individuazione del regime comunitario delle zone svantaggiate è finalizzato a incentivare le attività agricole e migliorare il reddito degli agricoltori, preservando le attività del settore primario a presidio del territorio e per fermare lo spopolamento.
Con riferimento alla domanda si specifica che in data 31 agosto 2017 è stata inoltrata al Comitato di Sorveglianza nota avente oggetto inerente la domanda posta.
In particolare si è provveduto alla correzione dell'errore materiale del principio di selezione n. 3 "localizzazione delle aziende agricole", nella colonna relativa alla declaratoria e modalità di attribuzione, che dovrà leggersi come di seguito:
Per l'attribuzione del punteggio le particelle interessate dall'intervento devono ricadere, anche parzialmente, entro i confini di parchi regionali (istituiti ai sensi della L. 394/91 e della L.R. 33/93) o interregionali, o di riserve naturali regionali o statali. Il requisito è controllato sul SIT AGEA. Non cumulabile con il criterio "Ricadenti in Parchi Nazionali".
Alla luce della correzione apportata non si riscontrano differenze o difformità.
Non è escluso che il materiale possa essere acquistato da ditta diversa da quella che svolgerà i lavori di messa in opera, ma ciò dovrà avvenire nel rispetto di quanto espresso dal par. 13.2.2.1. delle “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (DRD n. 31 del 14.07.2017): “Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato e il progetto non ricada nell’ambito di applicazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi relativi all’acquisto di beni materiali e immateriali, è adottata una selezione del prodotto da acquistare basata sull’esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e competitive.”
La check list è scaricabile (in formato pdf) dalla pagina dedicata alla tipologia di intervento, e in particolare nel box BANDO, all’interno del portale regionale dell’agricoltura nella pagina della Tipologia 441
Non è ritenuto ammissibile un progetto che abbia la mera dichiarazione di inoltro di richiesta agli uffici competenti. Pertanto suddetto parere deve essere consegnato al momento della presentazione della domanda di sostegno. Ciò in quanto è condizione di ammissibilità, stabilito in scheda di misura approvata dalla Commissione europea, che il progetto possieda tutti i titoli abilitativi richiesti. Le condizioni di ammissibilità sono i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico). Pertanto, allegare anche solo la comunicazione di richiesta al soggetto competente senza il riscontro che genera il "titolo abilitativo" determina la non ammissibilità della domanda di sostegno.
Come nella precedente programmazione, è richiesto un piano di manutenzione che va redatto con la specificazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie da utilizzare nonché delle fonti finanziarie. Un esempio:
il bando prevede che "la documentazione tecnica presentata presso altri Enti per ottenere pareri, nulla osta e autorizzazioni deve essere riproposta, in copia conforme, allegata alla Domanda di sostegno". Solo nel caso che il medesimo elaborato tecnico è stato sottoposto integralmente a più e diversi enti ai fini dell'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni, si può valutare se, dopo inserimento in almeno una delle voci previste dalla sezione "documentazione" della domanda di sostegno, produrre una autodichiarazione che, comunque allegata a ognuno dei diversi pareri, nulla osta e autorizzazioni, indichi dove è stato realizzato l'upload dell'elaborato tecnico e per quali pareri, nulla osta e autorizzazioni è stata prodotta ed è quindi valido.
L’intervento tecnico descritto dal bando non permette la realizzazione di cordoli in calcestruzzo. L’interramento d’altronde è previsto per impedire lo scavo e il superamento della rete da parte dei cinghiali; pertanto se esistono difficoltà di scavo oggettive (come anche contatti litici sotto il piano campagna) si potrà valutare in sede di sopralluogo se l’interramento realizzato è sufficiente a evitare l’azione degli animali su descritta. Si ribadisce altresì che non possono essere recintate superfici boschive come più volte chiarito all’interno del bando
Il bando recita che “i recinti dovranno essere dotati di apposito cancello” e che, per quanto usato il singolare, non fornisce limitazioni numeriche. Pertanto in presenza di specifiche condizioni, quali ad esempio un ampio perimetro della recinzione e/o per le condizioni di viabilità interna dell'azienda/proprietà, potranno essere previste ulteriori cancelli.