(aggiornamento 09.11.2017)
Una Comunità Montana può presentare domanda di accesso agli aiuti previsti dalla Tipologia 8.5.1. quale forma associata in quanto riconosciuta per legge essere una Unione di Comuni. Occorre però che, quale soggetto richiedente, dimostri o dichiari il possesso delle superfici su cui saranno realizzati gli investimenti, per il periodo di impegno delle superfici su cui verrà realizzato l'investimento, e soddisfi il requisito di dover servire più soggetti. La delega, la dichiarazione d'impegno e l'autorizzazione non soddisfano tali requisiti. Inoltre si rappresenta che non sono ammessi lavori in economia.
L'art. 10 della l.r. 11/96 così recita: "I beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Assestamento con validità decennale che [...]"; pertanto tutte le p.lle interessate dal Piano di Gestione dovranno far parte del fascicolo aziendale in quanto sia l'Ente pubblico che i privati ne devono dimostrare la proprietà o la disponibilità del bene. Pur tuttavia in virtù delle segnalazioni pervenute inerenti difficoltà nell'aggiornamento del predetto fascicolo in presenza di superfici interessate da particelle date in concessione si precisa quanto segue:
Sì, se i due progetti relativi alle azioni A, B e C derivano da informazioni pertinenti contenute in un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in regime di proroga (ai sensi della LR 5/2013 art. 1 comma 111).
In tal caso si intende la deliberazione dell'organo competente che approva il progetto e la relativa spesa. In generale, rispetto ai punti 3, 4 e 5 della dichiarazione di cui all'allegato 6, si fa riferimento alla deliberazione dell'organo competente di approvazione del progetto e della relativa spesa, di autorizzazione del legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento ed indicazione del responsabile unico del procedimento.
No. È necessario che il Piano di Gestione Forestale sia definitivamente approvato con deliberazione di Giunta regionale come previsto dall'art. 12 Allegato A della L.R. 11/96.
In tal caso si potrà allegare la sola documentazione (progetto e relativi allegati previsti dalla regolamentazione di settore) da presentare in uno alla denuncia dei lavori prima dell'inizio dei lavori al fine di ottenere un provvedimento di autorizzazione sismica ovvero deposito sismico.
Per l'attribuzione del punteggio di cui al criterio 3.2 occorre verificare il rapporto tra l'importo del progetto (comprensivo delle spese per la redazione del Piano e delle eventuali spese generali riconoscibili) richiesto nella domanda di sostegno (importo volontariamente riducibile dal richiedente) con il costo stimato nella nota di conformità rilasciata dalla competente UOD (da porre al denominatore).
In entrambi i casi la risposta è NO in quanto i lavori cosiddetti "in economia" sono espressamente esclusi dalle spese ammissibili a contributo dalle norme di attuazione. Non è altresì ammesso che uno dei soggetti associati realizzi i lavori e emetta fattura, in quanto tali lavori sono considerati come eseguiti in economia dalla forma associata.
La Tipologia 8.5.1 sclude espressamente il finanziamento di interventi a macchiatico positivo, e per similitudine il finanziamento della vendita di lotti boschivi pubblici, il cui scopo, volto a ottenere una retribuzione per il bene venduto, non è conforme agli obiettivi della Misura. La Misura finanzia unicamente interventi selvicolturali a macchiatico negativo, e prevede comunque che debba essere detratto dall'importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi, il ricavato dal taglio stimato utilizzando la procedura illustrata nel bando.
Nel caso prospettato, essendo il contributo unitario per le singole voci di spesa, relative alla seconda parte del preventivo di spesa per la redazione dei Piani di Gestione Forestale, comprensivo di ogni altro onere aggiuntivo, si dovrà procedere, preventivamente allo scorporo della quota IVA ponendola in evidenza (in uno con quella relativa all'onorario) nel quadro economico dell'istanza di finanziamento.
Sì, naturalmente al netto della quota IVA calcolata come descritto nella FAQ che precede.
La risposta è NO. Le disposizioni attuative nell'ambito dell'intervento 8.5.1 sottointervento C.1.5) alla pagina 28 riportano testualmente "[...] Sono compresi in questa sezione gli interventi di ristrutturazione di rifugi escursionistici, bivacchi o di altre strutture con caratteristiche idonee da destinarsi a tale uso [...]" ovviamente il ripristino deve riguardare esclusivamente strutture già presenti e destinate allo scopo, altrimenti si tratterebbe di costruzione ex novo che non è assolutamente ammessa a finanziamento. Inoltre si rappresenta quanto riportato nell'allegato "Norme tecniche" ove si evidenzia che per rifugi escursionistici si intendono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, situate lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale- religioso e adeguamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
In tal caso si deve far riferimento alla particella catastale attraversata dal sentiero.