Comunicati

Tipologie di intervento 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani: circolare di chiarimento

circolare prot. 357905 del 05.06.2018


azienda

Con riferimento ai bandi del PSR Campania 2014-2020 TI 4.1.1. “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” approvato con DRD 52 del 09.08.2017 e T.I. “progetto integrato giovani” 4.1.2-6.1.1, approvato con decreto n. 239 del 13.10.2017, successivamente integrati e modificati, al fine di supportare le attività di istruttoria degli uffici provinciali, è necessario evidenziare alcuni elementi di criticità emersi ed offrire una univoca interpretazione risolutiva:

  • il bando T.I. progetto integrato giovani 4.1.2-6.1.1:
  • prevede, tra le condizioni di ammissibilità che il richiedente, giovane di età non superiore a 40 anni, si sia insediato per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di unico capo azienda nei 18 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
  • indica, quale data di insediamento, la iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) nonché l'apertura della P.IVA e l'iscrizione all'INPS;

considerato che l'amministrazione ha ricevuto segnalazioni da parte di associazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio che evidenziano una temporanea sospensione delle istruttorie delle domande di iscrizione da parte dell'INPS, che renderebbe inattuabile la condizione innanzi indicata;

constatata la effettiva sospensione, per il mese di maggio, delle iscrizioni da parte dell'istituto di previdenza su tutto il territorio nazionale, dovuta all'aggiornamento delle tariffe di riferimento, coincidente con il periodo di scadenza del predetto bando;

visto il sistema ComUnica adottato per effettuare l'iscrizione alla sezione agricola dell'istituto previdenziale, che assegna all'ente giorni 90 per effettuare le dovute verifiche all'esito delle quali la domanda può essere tacitamente accolta;

vista infine la decorrenza dell'iscrizione, nel caso di accoglimento, a far data dalla richiesta o comunque dalla data di inizio attività in essa indicata,

si ritiene necessario, stante la oggettiva e attuale difficoltà dell'ente di istruire le domande di iscrizione nei tempi richiesti dal bando “progetto integrato giovani”:

  • rendere ammissibili, sotto condizione risolutiva, le domande di sostegno alle quali sia allegata la istanza di iscrizione all'istituto previdenziale effettuata nei modi di legge;
  • subordinare la adozione e sottoscrizione del d.i.c.a. alla acquisizione del perfezionamento della iscrizione che, comunque, dovrà avere data antecedente alla presentazione della DS.
  • I bandi T.I. Progetto integrato giovani e T.I. 4.1.1 prevedono, nell'ambito della selezione dei prodotti da acquistare basata sull'esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabile, che gli stessi, al momento della domanda di sostegno, siano in corso di validità ed emessi da non più di tre mesi.

Considerata la situazione eccezionale determinata dalle diverse proroghe decretate per le tipologie di intervento innanzi indicate, si rende possibile istruire positivamente ed acquisire quei preventivi allegati alle domande di sostegno che, alla data di rilascio di queste ultime, siano in corso di validità, quand'anche rilasciati in data antecedente ai tre mesi.

  • In merito alle istruttorie delle domande di pagamento, secondo le linee guida del Mipaaf (Conferenza Stato – Regione 11.02.2016) che indicano la timbratura come uno tra gli esempi per la gestione e controllo dei documenti contabili (pag. 46 par. 4.16), si ritiene sufficiente la verifica della presenza del CUP identificativo del progetto che deve essere apposto su ogni documento amministrativo e contabile e che, in maniera univoca, associa le fatture e gli altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, allo specifico intervento.
  • Anche alla luce della nuova normativa che ha modificato l'art. 2135 c.c., l'imprenditore agricolo non è assimilabile all'imprenditore commerciale. Poiché ai sensi dell'art. 1 del RD 16.03.1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare), come modificato dalla L. 119/2016 e L. 232/2016 “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”, è da ritenersi escluso dal fallimento l'imprenditore agricolo.

Non è pertanto necessario esperire la verifica in capo ai richiedenti imprenditori agricoli circa la sussistenza o meno di procedure concorsuali.

  • Ad eccezione del Piano di Sviluppo Aziendale della T.I. 6.1.1, che non prevede proroghe, è facoltà del Soggetto Attuatore concedere, nei termini e alle condizioni fissate nelle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, una o più proroghe.

Le proroghe sono provvedimenti eccezionali e possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del Beneficiario e per cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza. Esse possono riguardare sia l'inizio che la fine delle operazioni. Le richieste di proroga devono pervenire via PEC, nelle more dell'adeguamento del SIAN. Nella richiesta vanno esposte dettagliatamente le motivazioni a sostegno della medesima, che per essere ritenuta valida, non deve essere imputabile a negligenze del richiedente. L'istanza di proroga dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.

In mancanza di una indicazione univoca della durata della proroga si ritiene necessario indicare quale tempo massimo della stessa, giorni 60 laddove si tratta di acquisto di macchinari e mesi 4 laddove si tratta di realizzazione di opere murarie.

documentazione

scarica la circolare in formato pdf (pdf 133 Kb)