Con nota prot. n. 353007 del 18/05/2017 sono state poste richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di subentrare ed ampliare gli impegni nel caso di terreni trasferiti da vari proprietari, sia beneficiari del sostegno per tipologie diverse afferenti ai bandi delle misure M10 e M11 dell'annualità 2016, sia non aderenti a dette misure.
Per quanto riguarda la possibilità di subentrare negli impegni sottoscritti da precedenti beneficiari, anche se non sono stati ancora concessi aiuti in relazione alle domande delle M10 e M11 presentate nel 2016, il cessionario può richiedere tali aiuti all'organismo pagatore AGEA, a condizione che:
Per le restanti annualità, è necessario che il nuovo beneficiario adegui gli impegni e pertanto la sua richiesta, alla nuova composizione aziendale, per la quale devono essere rispettate le condizioni di ammissibilità.
Le possibilità offerte per la corrente annualità, riguardo agli impegni che è possibile confermare e/o assumere, con gli obblighi e le condizioni per ciascuna richiesta, sono quelle previste dai bandi aperti con il decreto n. 83 del 12/04/2017, modificato con il decreto n. 114 del 15/05/2017.
La verifica delle condizioni di ammissibilità per le conversioni che dimostrino il rafforzamento dell'impegno (ad es. superfici ulteriori rispetto a quelle sotto impegno, più colture rispetto a quelle dell'impegno precedente, introduzione di nuovi impegni relativi agli animali etc.) rientra nelle competenze di istruttoria degli uffici STP, fermo restando che il pagamento degli aiuti previsti, è condizionato alla disponibilità finanziaria sulle misure richieste e se del caso alla posizione del beneficiario nelle eventuali graduatorie.
Per quanto riguarda il quesito posto dal beneficiario e allegato alla nota, non essendo stato specificato il nuovo assetto aziendale con riguardo alle condizioni di ammissibilità per le misure in questione, si ricorda che: il beneficiario può aderire alla tipologia 10.1.1 e/o alla misura 11 con parte della superficie aziendale solo nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati; può essere concessa l'estensione dell'impegno a superficie aggiuntiva, senza ripartire con un nuovo impegno, solo se la SAU aggiuntiva non supera 5 ettari; in ogni caso, la condizionalità deve essere rispettata su tutta l'azienda e gli altri impegni ed obblighi secondo quanto previsto dai bandi di misura vigenti.