Colore giallo paglierino
Odore fine, floreale, fruttato
Sapore secco, fresco, equilibrato
Titolo alcolometrico min. 11,00%
Vitigni falanghina min. 85%; altri vitigni max 15%.
La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» è riservata, inoltre, ai vini bianchi per le seguenti categorie e tipologie: spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, vendemmia tardiva, passito ( anche con la specificazione di una delle seguenti sottozone:«Guardia Sanframondi o Guardiolo», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Taburno»).
Abbinamenti: si accompagna bene a primi di pesce , ai crostacei, a piatti a base di carni bianche e a formaggi non troppo stagionati.
La zona di raccolta delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare, comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 5 agosto 1997 pubblicato nella G.U. n 204 del 2 settembre 1997.
Per le delimitazioni delle sottozone consultare l'articolo 3 del disciplinare di produzione, di seguito disponibile.
Disciplinare Falanghina del Sannio