nelle tipologie frizzante, amabile e passito.
frizzante, amabile, liquoroso, passito e novello.
frizzante e amabile.
Le uve devono essere quelle raccomandate o autorizzate in provincia di Avellino. L'indicazione con specificazione di aglianico, asprinio, coda di volpe, falangina, fiano, greco, piedirosso e sciascinoso è riservata ai vini realizzati almeno con l'85% dei vitigni corrispondenti. È consentito l'uso di uve ricavate da vitigni a bacca di colore analogo purché autorizzati per la provincia di Avellino fino a un massimo del 15%. Titolo alcolometrico min. 9,5% per i banchi; 10% per i rossi e i rosati; 12% per i liquorosi. Nel caso di annata sfavorevole tali valori si possono ridurre dello 0,5%. All'atto dell'immissione al consumo, invece, occorre rispettare i seguenti parametri: 10% (bianco); 10,5% (rosso e rosato); 11% novello; 16% liquoroso.
La zona di raccolta delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Sannio», comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, così come già delimitati con decreto ministeriale 5 agosto 1997 pubblicato nella G.U. n 204 del 2 settembre 1997.
Per le delimitazioni delle sottozone consultare l'articolo 3 del disciplinare di produzione, di seguito disponibile.