Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 616 del 24 luglio 1977 dispone il trasferimento delle funzioni amministrative e deleghe alle Regioni, ma ha invece mantenuto di competenza dello Stato “la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (e zooprofilattica)”. Ciò significa che il Ministro competente in materia (delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) con proprio decreto emana specifiche disposizioni dette di "lotta obbligatoria" verso determinate avversità (malattie causate da funghi, batteri, virus o proliferazione di insetti, acari o nematodi nocivi) di specie vegetali coltivate o non, ritenute, dal Servizio Fitosanitario Nazionale (costituito dal Ministero, Regioni e Province autonome ai sensi del Decreto legislativo n. 19 del 02/02/2021), di rilevanza biologica, economica o ambientale.
I Decreti ministeriali di tale tipo dispongono, pertanto, che venga prescritta ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo (dei fondi o delle singole piante) l'obbligatorietà di specifici interventi di lotta, a cura e spese degli stessi. Tali interventi obbligatori possono essere di diverso tipo: estirpazione e distruzione della coltura o delle piante, trattamento chimico, divieto di impiantare determinare specie vegetali, divieto di spostamento delle piante o di loro parti, ecc. Gli obblighi molto spesso riguardano l'attività vivaistica in quanto considerata strategica per limitare la diffusione degli organismi nocivi.
Sempre più di frequente tali normative fitosanitarie sono armonizzate a livello di Unione Europea per evitare che con la libera circolazione delle merci possano diffondersi anche organismi nocivi da uno Stato all'altro. La sorveglianza sull'applicazione delle misure contenute nei decreti ministeriali di lotta obbligatoria è affidata ai Servizi fitosanitari regionali.